PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.
      2. L'aliquota di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro, con una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
      3. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 39) della parte II è inserito il seguente:

          «39-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

          le disposizioni di cui alla prima e seconda parte del numero 39-bis) si applicano in caso di conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo è pari o inferiore a 12.000 euro annui, prevedendo una maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico»;

          b) al numero 127-bis) della parte III sono aggiunte le seguenti parole: «le disposizioni di cui alla prima e seconda parte del presente numero si applicano in caso

 

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di conduttori di abitazioni con un reddito annuo superiore a 12.000 euro annui;».

      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.